Art. 17.
(Introduzione dell'articolo 17-bis del testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39).

      1. Dopo l'articolo 17 del testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

      «Art. 17-bis. - (Esenzione per i veicoli di interesse storico). - 1. Sono soggetti alla tassazione agevolata di cui all'articolo 63 della legge 21 novembre 2000, n. 342, i veicoli riconosciuti di interesse storico.
      2. Per i veicoli di cui al comma 1, l'imposta provinciale di trasferimento è ridotta ad euro cinquanta».